[1]Societa' dell'informazione
[2]1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di condividere opinioni sulle rispettive politiche in questo settore. 2. La cooperazione in questo settore puo' incentrarsi, tra l'altro:
- a)sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare la diffusione della banda larga ad alta velocita', le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, l'e- government e il governo aperto (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorita' di regolamentazione;
- b)sull'interconnessione e interoperabilita' delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale;
- c)sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d)sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni;
- e)sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale.
Testo vigente dal 29 ottobre 2020
