[1]Cooperazione in materia di cultura, mezzi audiovisivi e media

[2]1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione piu' stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. 2. Le parti si impegnano a prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili. 3. Le parti si adoperano per promuovere la mobilita' dei professionisti della cultura, delle opere d'arte e di altri beni culturali tra la Nuova Zelanda e l'Unione e i suoi Stati membri. 4. Le parti convengono di esaminare, attraverso il dialogo politico, una serie di modalita' per rendere accessibili beni culturali conservati al di fuori dei paesi d'origine alle comunita' da cui provengono tali beni. 5. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della societa' civile, nonche' tra i loro cittadini. 6. Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali. 7. Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i profes­sionisti del settore degli audiovisivi e dei media.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art41 · fonte su Normattiva