[1]Disposizioni generali
[2]Le parti mantengono i propri diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia, dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e dall'accordo sulle regole di origine.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
