[1]Disposizioni generali

[2]1. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sulle misure di salvaguardia"). La Parte UE mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), tranne per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli oggetto di trattamento preferenziale a norma del presente accordo. 2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art40 · fonte su Normattiva