[1]Sottocomitato per la proprieta' intellettuale

[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprieta' intellettuale, conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati) per garantire il follow-up dell'attuazione dell'articolo 231 e della sezione C (Indicazioni geografiche) del capo 2 del presente titolo. 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

  • a)raccomanda al comitato di associazione, per l'approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);
  • b)effettua scambi di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' al presente accordo e sulle indicazioni geografiche che cessano di essere protette nel loro paese di origine;
  • c)promuove il trasferimento di tecnologie dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC;
  • d)definisce i settori prioritari nei quali si concentreranno le iniziative nel campo del trasferimento delle tecnologie, della ricerca e dello sviluppo e del rafforzamento del capitale umano;
  • e)tiene un inventario o un registro dei programmi, delle attivita' o delle iniziative in corso nel campo della proprieta' intellettuale, riguardanti in particolare il trasferimento di tecnologie;
  • f)formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;
  • g)si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art274 · fonte su Normattiva