[1]Sottocomitato per la proprieta' intellettuale
[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprieta' intellettuale, conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati) per garantire il follow-up dell'attuazione dell'articolo 231 e della sezione C (Indicazioni geografiche) del capo 2 del presente titolo. 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
- a)raccomanda al comitato di associazione, per l'approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);
- b)effettua scambi di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' al presente accordo e sulle indicazioni geografiche che cessano di essere protette nel loro paese di origine;
- c)promuove il trasferimento di tecnologie dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC;
- d)definisce i settori prioritari nei quali si concentreranno le iniziative nel campo del trasferimento delle tecnologie, della ricerca e dello sviluppo e del rafforzamento del capitale umano;
- e)tiene un inventario o un registro dei programmi, delle attivita' o delle iniziative in corso nel campo della proprieta' intellettuale, riguardanti in particolare il trasferimento di tecnologie;
- f)formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;
- g)si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
