[1]Trattamento speciale e differenziato

[2]Conformemente a quanto disposto dall'articolo 126 del presente capo, le parti decidono quanto segue:

  • a)di provvedere affinche' le misure legislative non limitino la conclusione di accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformita' situati nelle Repubbliche della parte AC e quelli situati nella parte UE e di promuovere la partecipazione di tali organismi a questi accordi;
  • b)laddove una delle parti individui, in relazione a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformita' vigenti o proposti, un problema specifico tale da poter incidere sugli scambi tra le parti, la parte esportatrice puo' chiedere chiarimenti e istruzioni su come conformarsi alla misura della parte importatrice. Quest'ultima presta tempestivamente la dovuta attenzione alla richiesta ed esamina le preoccupazioni espresse dalla parte esportatrice;
  • c)su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice si impegna a trasmettere tempestivamente, tramite le sue autorita' competenti, le informazioni inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' applicabili a un gruppo di merci o a una merce specifica ai fini della commercializzazione nel territorio della parte importatrice; e
  • d)conformemente all'articolo 12.3 dell'accordo TBT, la parte UE, nell'elaborare o applicare i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformita', tiene conto delle particolari esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo delle Repubbliche della parte AC al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' creino inutili ostacoli alle loro esportazioni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art132 · fonte su Normattiva