[1]Trattamento speciale e differenziato
[2]Conformemente a quanto disposto dall'articolo 126 del presente capo, le parti decidono quanto segue:
- a)di provvedere affinche' le misure legislative non limitino la conclusione di accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformita' situati nelle Repubbliche della parte AC e quelli situati nella parte UE e di promuovere la partecipazione di tali organismi a questi accordi;
- b)laddove una delle parti individui, in relazione a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformita' vigenti o proposti, un problema specifico tale da poter incidere sugli scambi tra le parti, la parte esportatrice puo' chiedere chiarimenti e istruzioni su come conformarsi alla misura della parte importatrice. Quest'ultima presta tempestivamente la dovuta attenzione alla richiesta ed esamina le preoccupazioni espresse dalla parte esportatrice;
- c)su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice si impegna a trasmettere tempestivamente, tramite le sue autorita' competenti, le informazioni inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' applicabili a un gruppo di merci o a una merce specifica ai fini della commercializzazione nel territorio della parte importatrice; e
- d)conformemente all'articolo 12.3 dell'accordo TBT, la parte UE, nell'elaborare o applicare i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformita', tiene conto delle particolari esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo delle Repubbliche della parte AC al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' creino inutili ostacoli alle loro esportazioni.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
