[1]Diritti
[2]Le parti si impegnano a provvedere affinche':
- a)i diritti eventualmente applicati per valutare la conformita' dei prodotti originari del territorio di una parte siano equi in rapporto a quelli applicati per la valutazione della conformita' di prodotti simili di origine nazionale oppure originari dell'altra parte, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e altra natura dovute alla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita';
- b)una parte dia all'altra parte l'opportunita' di contestare l'importo addebitato per la valutazione della conformita' dei prodotti, qualora i diritti siano eccessivi rispetto al costo del servizio di certificazione e cio' comprometta la competitivita' dei suoi prodotti;
- c)la durata prevista per l'espletamento di qualsiasi procedura obbligatoria di valutazione della conformita' sia ragionevole ed equa per le merci importate e per quelle di produzione interna.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
