[1]Indicazioni geografiche

[2]A. - Protezione nel paese di origine

[3]1. Nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di proteggere nel loro territorio indicazioni geografiche non protette nel paese di origine. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari istituiscono, ciascuno nel proprio territorio, un sistema di protezione delle indicazioni geografiche entro il 1º gennaio 2014. Le parti cooperano, in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e secondo quanto stabilito dall'articolo 164, paragrafo 2, lettera c), allo sviluppo delle indicazioni geografiche nel territorio degli Stati del CARIFORUM. A tal fine ed entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati del CARIFORUM sottopongono all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo un elenco di future indicazioni geografiche originarie degli Stati del CARIFORUM da discutere e sul quale formulare osservazioni. 3. Le parti discutono in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo in merito all'attuazione efficace del presente articolo e si scambiano informazioni sull'evoluzione normativa e politica che interessa le indicazioni geografiche.

[4]B. - Durata della protezione

[5]1. La protezione riconosciuta alle indicazioni geografiche nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari e' conforme all'ordinamento e alle prassi rispettivamente della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato ed e' accordata a tempo indeterminato(1). 2. La protezione garantisce che l'uso di indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 sia riservata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari esclusivamente ai prodotti originari dell'area geografica interessata e fabbricati secondo le specifiche di prodotto pertinenti. 3. Per quanto attiene alla protezione delle indicazioni geografiche, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari vietano e impediscono, d'ufficio o su istanza di una parte interessata:

  • a)l'uso - nel loro territorio ed indipendentemente dalla classe di prodotti interessata - nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione e' originario di un'area geografica diversa dal vero luogo di origine tanto da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto, oppure qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell' 10 bis della convenzione di Parigi;
  • b)qualsiasi uso di denominazioni protette per prodotti appartenenti alla stessa classe di prodotti dell'indicazione geografica, ma non originari dell'area geografica indicata, e cio' anche nel caso in cui:
  • i)venga indicata la vera origine del prodotto;
  • ii)l'indicazione geografica in questione sia utilizzata in una traduzione;
  • iii)tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o simili. 4. La registrazione di un'indicazione geografica puo' essere annullata. La relativa procedura deve consentire la partecipazione di qualsiasi persona fisica o giuridica portatrice di un legittimo interesse.

[6]C. - Denominazioni generiche, varieta' vegetali, razze animali

[7]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari non sono tenuti ad applicare la protezione descritta per le indicazioni geografiche alla sezione B ai prodotti per i quali la relativa indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti nel loro rispettivo territorio. 2. Nessuna disposizione della presente sezione impone alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di applicare la protezione descritta per le indicazioni geografiche alla sezione B ai prodotti della vite, alle piante o agli animali per i quali la relativa indicazione sia identica alla denominazione di una varieta' d'uva, di una varieta' vegetale o di una razza animale esistenti nel territorio nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato alla data di entrata in vigore del presente accordo. 3. Le indicazioni geografiche omonime sono protette dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari purche' esista nella pratica una sufficiente differenziazione tra l'indicazione geografica protetta per prima e quella omonima protetta successivamente, tenuto conto della necessita' di garantire un trattamento equo tra i produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Non e' protetta dalla parte CE ne' dagli Stati del CARIFORUM firmatari la denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio. 4. Se un'indicazione geografica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario e' omonima rispetto a un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica mutatis mutandis l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.

[8]D. - Rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi

[9]1. Un'indicazione geografica non e' registrata nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorieta' e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione sia tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identita' del prodotto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di un marchio identico o simile a un'indicazione geografica protetta a norma della sezione B nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari e relativa alla stessa classe di prodotti o la registrazione di un marchio contenente una siffatta indicazione geografica e' rifiutata nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari. Inoltre, in questi casi, la registrazione di un marchio e' rifiutata, rispettivamente nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari, se la domanda di registrazione del marchio e' stata presentata posteriormente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato e l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. 3. E' dichiarata l'invalidita' dei marchi registrati in violazione del paragrafo precedente. 4. Nel rispetto di quanto disposto dalla sezione D, paragrafi 1, 2 e 3, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che, ove l'uso configuri una delle situazioni di cui alla sezione B, paragrafo 3, il marchio depositato, registrato o - nei casi in cui cio' sia previsto dalla normativa pertinente - acquisito con l'uso in buona fede nel territorio della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario anteriormente alla data di applicazione degli obblighi derivanti dall'OMC nella parte CE o in uno Stato del CARIFORUM firmatario o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nei rispettivi territori, puo' continuare a essere utilizzato nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purche' non sussistano i motivi di invalidita' o decadenza previsti dalla legislazione della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato. In tal caso l'uso dell'indicazione geografica e' consentito parallelamente a quello del marchio corrispondente.

[10]E. - Futuro accordo in materia di protezione

[11]Entro il 1º gennaio 2014 la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari avviano i negoziati per un accordo in materia di protezione delle indicazioni geografiche nei rispettivi territori, che non pregiudica le singole richieste di protezione eventualmente depositate direttamente.

[12]F. - Uso di Internet

[13]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per i titolari delle indicazioni geografiche che intendono utilizzarle su Internet e partecipare allo sviluppo del commercio elettronico; cio' comporta tra l'altro la definizione di disposizioni che chiariscano se l'uso di un segno distintivo su Internet abbia contribuito all'usurpazione, all'evocazione e acquisizione in buona fede dell'indicazione geografica o alla sua violazione o se tale uso costituisca un atto di concorrenza sleale, nonche' la definizione di rimedi quali l'eventuale trasferimento del nome di dominio o la sua cancellazione. A tale proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per dare applicazione alla raccomandazione congiunta relativa alla protezione su Internet dei marchi e di altri diritti di proprieta' intellettuale su segni distintivi, adottata in occasione della trentaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 24 settembre al 3 ottobre 2001. ---------- (1) Ai fini del presente articolo, viene considerato "a tempo indeterminato" l'uso di un numero illimitato di periodi rinnovabili di durata non inferiore a dieci anni.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art145 · fonte su Normattiva