[1]Trasparenza e scambio di informazioni
[2]Le parti:
- a)perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
- b)migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
- c)si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
- d)comunicano, su richiesta di una parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
