[1]Trasparenza e scambio di informazioni

[2]Le parti:

  • a)perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
  • b)migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
  • c)si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
  • d)comunicano, su richiesta di una parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art151 · fonte su Normattiva