[1]Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi di corriere

[2]1. Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte ad impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di corriere di cui trattasi. 2. Ciascuna parte vigila affinche' il fornitore monopolistico di un servizio postale di una parte che operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una societa' collegata, nella fornitura di servizi di consegna espressa non compresi nell'ambito dei suoi diritti di monopolio non violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente titolo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art182 · fonte su Normattiva