[1]Licenze

[2]1. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:

  • a)tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
  • b)i termini e le condizioni applicabili alle licenze. 2. I motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta. Un fornitore ha il diritto di ricorrere avverso la decisione che lo riguardi dinanzi a un organo competente indipendente, conformemente alla rispettiva legislazione. Tale procedura e' trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art183 · fonte su Normattiva