[1]Autorita' di regolamentazione

[2]1. Le autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Ciascuna delle parti si adopera per garantire che la propria autorita' di regolamentazione disponga di risorse sufficienti all'esercizio delle sue funzioni. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni delle autorita' di regolamentazione e le procedure da esse adottate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. Un fornitore ha il diritto di ricorrere, conformemente alla rispettiva legislazione, avverso la decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente, indipendente dai fornitori coinvolti. Se quest'ultimo non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni adottate da questi organi competenti hanno carattere di esecutivita' conformemente al procedimento legale applicabile. In attesa dell'esito del procedimento legale, la decisione dell'autorita' di regolamentazione resta valida, salvo che l'organo competente o la legislazione applicabile non disponga diversamente.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art186 · fonte su Normattiva