[1]Controversie tra fornitori

[2]Qualora fra i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dagli articoli 188 e 189, l'autorita' di regolamentazione nazionale interessata o un'altra autorita' competente adotta, su richiesta di uno dei fornitori e conformemente alle procedure stabilite nella loro rispettiva legislazione, una decisione vincolante per risolvere la controversia nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art193 · fonte su Normattiva