[1]Nuovi servizi finanziari
[2]1. Una parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare sul suo territorio qualunque nuovo servizio finanziario compreso nell'ambito dei sottosettori e dei servizi finanziari per i quali sono assunti impegni nel suo elenco di impegni, fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni ivi specificati e a condizione che l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda l'adozione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente. 2. Conformemente al paragrafo 1 una parte puo' stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio finanziario e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
