[1]Obiettivi

[2]Gli obiettivi del presente titolo sono:

  • a)garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale nei territori delle parti, tenendo conto della situazione economica e delle esigenze sociali o culturali di ciascuna parte;
  • b)promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie tra le due regioni per consentire la creazione di una base tecnologica solida ed efficiente nelle Repubbliche della parte AC; e
  • c)promuovere la cooperazione tecnica e finanziaria tra le due regioni nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art228 · fonte su Normattiva