[1]Trasferimento di tecnologie

[2]1. Le parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno delle rispettive regioni sia con paesi terzi, al fine di introdurre misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie tra le parti, anche per quanto riguarda temi quali lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico. 2. Le parti riconoscono l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale per il trasferimento di tecnologie realizzabile attraverso programmi di scambio universitari, professionali e/o per imprenditori finalizzati al trasferimento di conoscenze tra la parti(33). 3. Le parti adottano, se del caso, le misure opportune per prevenire o controllare le pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che possono pregiudicare il trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari dei diritti o un abuso delle evidenti asimmetrie informative nella negoziazione delle licenze. 4. Le parti riconoscono l'importanza di dar vita a meccanismi che rafforzino e promuovano gli investimenti nelle Repubbliche della parte AC, soprattutto nei settori innovativi e ad alta tecnologia. La parte UE si adopera per offrire alle istituzioni e alle imprese situate sul suo territorio incentivi volti a promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie verso istituzioni e imprese delle Repubbliche della parte AC, in modo tale da consentire a questi paesi di realizzare una piattaforma tecnologica efficiente. 5. Le azioni per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo sono descritte all'articolo 55 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

[3]---------- (33) La parte UE promuove gli scambi accademici sotto forma di sovvenzioni e gli scambi professionali e per imprenditori sotto forma di tirocini presso organizzazioni dell'Unione europea, il rafforzamento delle MPMI, lo sviluppo di industrie che fanno innovazione e la creazione di centri professionali in modo che le conoscenze acquisite possano essere applicate nella regione dell'America centrale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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