[1]Natura e ambito di applicazione degli obblighi

[2]1. Le parti garantiscono un'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio dell'OMC ("accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente titolo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e da altri trattati internazionali nel settore della proprieta' intellettuale. 2. Proprieta' intellettuale e salute pubblica

  • a)Le parti riconoscono l'importanza della Dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione;
  • b)le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica e il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005. 3. a) Ai fini del presente accordo i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore, anche in relazione ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, i marchi, le denominazioni commerciali, i disegni e modelli industriali, le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le varieta' vegetali e la protezione di informazioni segrete;
  • b)ai fini del presente accordo la protezione contro la concorrenza sleale e' accordata a norma dell'articolo 10-bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967) ("convenzione di Parigi"). 4. Le parti riconoscono il diritto di sovranita' degli Stati sulle loro risorse naturali e l'accesso alle loro risorse genetiche conformemente a quanto stabilito dalla convenzione sulla diversita' biologica (1992). Nessuna disposizione del presente titolo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere la conservazione della diversita' biologica, l'utilizzo sostenibile delle sue componenti e la partecipazione giusta ed equa ai benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, conformemente a quanto stabilito dalla citata convenzione. 5. Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, salvaguardare e preservare le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali riguardanti pratiche tradizionali in materia di conservazione e uso sostenibile della diversita' biologica.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art229 · fonte su Normattiva