[1]Fondo comune di credito economico-finanziario

[2]1. Le parti concordano in merito all'importanza di intensificare gli sforzi per ridurre la poverta' e sostenere lo sviluppo dell'America centrale, soprattutto delle sue zone e popolazioni piu' povere. 2. Pertanto, le parti decidono di negoziare l'istituzione di un meccanismo economico e finanziario comune che comporti, tra l'altro, l'intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI), del fondo investimenti per l'America latina (LAIF) e l'assistenza tecnica della strategia di cooperazione regionale dell'America centrale. Questo meccanismo contribuisce alla riduzione della poverta', favorisce lo sviluppo e il benessere integrale dell'America centrale e da' impulso alla crescita socioeconomica e alla promozione di una relazione equilibrata tra le due regioni. 3. Per questo e' stato istituito un gruppo di lavoro biregionale, il cui mandato consiste nell'esaminare la creazione di questo meccanismo e le modalita' del suo funzionamento.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art23 · fonte su Normattiva