[1]Disposizioni finali
[2]1. Panama puo' ritardare la decorrenza di efficacia dell'articolo 233, lettere c) e d), dell'articolo 234, dell'articolo 238, lettera b), dell'articolo 240, dell'articolo 252, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 255, paragrafo 2, dell'articolo 256, dell'articolo 258, paragrafo 1, dell'articolo 259, dell'articolo 266, paragrafo 4, e dell'articolo 271 per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Panama aderisce al trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 2001) entro un termine massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
