[1]Definizioni
[2]Ai fini del presente titolo si intende per: 1. "diritto della concorrenza":
- a)per la parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
- b)per la parte AC, il regolamento sulla concorrenza dell'America centrale ("il regolamento"), da istituire a norma dell'articolo 25 del Protocolo al Tratado General de Integracion Economica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) e dell'articolo 21 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Union Aduanera Centroamericana (Guatemala, 2007);
- c)fino all'adozione del regolamento a norma dell'articolo 279, il diritto nazionale della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC adottato o mantenuto in vigore conformemente all'articolo 279;
- d)ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo; 2. "autorita' garante della concorrenza":
- a)per la parte UE, la Commissione europea;
- b)per la parte AC, un organismo garante della concorrenza per l'America centrale che la parte AC istituisce e disciplina mediante il proprio regolamento sulla concorrenza;
- c)fino all'istituzione e all'entrata in funzione dell'organismo garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell'articolo 279, l'autorita' nazionale garante della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
