[1]Nullita' o rifiuto della registrazione
[2]1. La registrazione di un disegno o modello e' rifiutata oppure se ne dichiara la nullita' solo per importanti e valide ragioni in cui, fatta salva la legislazione di ciascuna parte, possono rientrare i seguenti casi:
- a)se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 252, paragrafo 1;
- b)se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello;
- c)se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello anteriore che e' stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorita' del disegno o modello, se e' rivendicata una priorita', e che e' protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello;
- d)se in un disegno o modello successivo e' utilizzato un segno distintivo e la legislazione della parte interessata cui e' soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;
- e)se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della parte interessata;
- f)se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6-ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in una parte;
- g)se la divulgazione del disegno o modello industriale e' contraria all'ordine pubblico o alla moralita'. 2. In alternativa alla nullita', una parte puo' prevedere che l'uso di un disegno o modello sia limitato per i motivi di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
