[1]Ingiunzioni

[2]Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se cosi' prevede la legislazione interna, il mancato rispetto di un'ingiunzione e', se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art238 · fonte su Normattiva