[1]Risarcimento dei danni
[2]L'autorita' giudiziaria ha il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare dei diritti una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprieta' intellettuale da parte di un soggetto implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attivita' di violazione. Ove opportuno, le parti possono autorizzare l'autorita' giudiziaria a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
