[1]Cooperazione e assistenza tecnica

[2]Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di attivita' di applicazione del diritto. Questa cooperazione e' trattata all'articolo 52 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art282 · fonte su Normattiva