[1]Cooperazione e assistenza tecnica
[2]Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di attivita' di applicazione del diritto. Questa cooperazione e' trattata all'articolo 52 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
