[1]Democrazia e diritti umani

[2]1. Le parti cooperano per garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali, che sono universali, indivisibili, interconnessi e interdipendenti, e per costruire e rafforzare la democrazia. 2. La cooperazione comprende, tra l'altro:

  • a)l'attuazione efficace degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e delle raccomandazioni che discendono dai comitati istituiti in virtu' di convenzioni internazionali (treaty bodies) e da procedure speciali;
  • b)l'integrazione della promozione e della protezione dei diritti umani nelle politiche nazionali e nei piani di sviluppo;
  • c)il rafforzamento delle capacita' di applicazione dei principi e delle pratiche democratici;
  • d)l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione sui temi della democrazia e dei diritti umani;
  • e)la sensibilizzazione e l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e cultura della pace;
  • f)il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle istituzioni che si occupano di diritti umani, nonche' dei quadri giuridici e istituzionali preposti alla promozione e alla protezione dei diritti umani;
  • g)l'elaborazione di iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art29 · fonte su Normattiva