[1]Attuazione
[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di una maggiore cooperazione per il conseguimento degli obiettivi del presente titolo anche attraverso i meccanismi previsti dal titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. 2. Le parti si impegnano a consultarsi sulle questioni relative al presente titolo al fine di garantire l'attuazione efficace della dimensione "da regione a regione" del presente accordo e la realizzazione degli obiettivi di integrazione economica regionale. 3. I progressi della parte AC nell'attuazione del presente titolo sono oggetto di relazioni periodiche e di programmi di lavoro della parte AC concernenti gli articoli 304, 305 e 306. Le relazioni sui progressi realizzati e i programmi di lavoro sono presentati per iscritto e riportano tutte le iniziative intraprese per dare attuazione agli obblighi e agli obiettivi definiti all'articolo 304, paragrafi 1, 3 e 4, all'articolo 305, paragrafi 2, 3 e 4 e all'articolo 306, paragrafi 3 e 4, come pure le iniziative previste per il periodo fino alla relazione successiva. Le relazioni sui progressi realizzati e i programmi di lavoro sono presentati ogni anno fino all'avvenuto effettivo adempimento degli impegni di cui al presente paragrafo. 4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti prenderanno in esame l'inclusione di altri settori nel presente titolo. 5. Gli impegni in materia di integrazione regionale assunti dalla parte AC a norma del presente titolo non sono soggetti alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
