[1]Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo sostenibile
[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di commercio e lavoro, nonche' in materia di commercio e ambiente per il conseguimento degli obiettivi del titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile) della parte IV del presente accordo. 2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III (Sviluppo sociale e coesione sociale) e V (Ambiente, calamita' naturali e cambiamenti climatici) della parte III del presente accordo, le parti convengono di cooperare anche attraverso il sostegno a iniziative di assistenza tecnica, formazione e sviluppo di capacita', tra l'altro, nei seguenti settori:
- a)il sostegno allo sviluppo di incentivi a favore della tutela dell'ambiente e di condizioni di lavoro dignitose, soprattutto attraverso la promozione del commercio legale e sostenibile, ad esempio mediante programmi di commercio equo ed etico, quali quelli che riguardano la responsabilita' sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione, e mediante le iniziative collegate in materia di etichettatura e commercializzazione;
- b)la promozione dei meccanismi di cooperazione commerciale concordati tra le parti per contribuire all'attuazione del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici;
- c)la promozione del commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche mediante misure efficaci riguardanti la flora e la fauna selvatica, le risorse della pesca e la certificazione del legname prodotto legalmente e in modo sostenibile. Un'attenzione particolare e' riservata ai meccanismi volontari e flessibili e alle iniziative di commercializzazione intese a promuovere sistemi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;
- d)il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli accordi multilaterali e della legislazione in materia di ambiente, secondo quanto convenuto dalle parti, e l'elaborazione di misure volte a contrastare il commercio illegale con conseguenze sull'ambiente, anche attraverso le attivita' di applicazione della legge e la cooperazione doganale;
- e)il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti i principi e diritti fondamentali nel lavoro (liberta' di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile, non discriminazione in materia di lavoro), nonche' l'attuazione e il rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") e del diritto del lavoro, secondo quanto convenuto dalle parti;
- f)l'agevolazione dello scambio di opinioni sulla messa a punto di metodologie e indicatori per l'analisi della sostenibilita', nonche' il sostegno a iniziative volte a esaminare, monitorare e valutare congiuntamente il contributo della parte IV del presente accordo allo sviluppo sostenibile;
- g)il rafforzamento delle capacita' istituzionali relative alle tematiche del commercio e dello sviluppo sostenibile e il sostegno all'organizzazione e alla promozione di quadri concordati per un dialogo con la societa' civile su questi temi.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
