[1]Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione successivamente alla sospensione degli obblighi

[2]1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, le misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio e la propria richiesta di revoca della sospensione degli obblighi applicata dalla parte attrice. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 le parti della controversia non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 309, la parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla parte convenuta, con copia al comitato di associazione. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio pronuncia la sua decisione a norma del presente articolo per ciascuna Repubblica della parte AC. La decisione del collegio e' notificata alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 309, la sospensione degli obblighi cessa. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art318 · fonte su Normattiva