[1]Riservatezza delle informazioni

[2]1. Una parte della procedura che presenti documenti o comunicazioni nel quadro di una procedura di mediazione puo' considerare riservati tali documenti, comunicazioni o parti di essi. 2. Se i documenti, le comunicazioni o parti di essi sono stati considerati riservati da una parte, l'altra parte e il mediatore restituiscono o distruggono tali documenti entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di mediazione. 3. Analogamente i documenti, le comunicazioni o parti di essi considerati riservati, che siano stati messi a disposizione di esperti, agenzie governative o altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame, sono restituiti o distrutti entro quindici giorni dalla conclusione dell'assistenza o delle consultazioni del mediatore.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art336 · fonte su Normattiva