[1]Riservatezza delle informazioni
[2]1. Una parte della procedura che presenti documenti o comunicazioni nel quadro di una procedura di mediazione puo' considerare riservati tali documenti, comunicazioni o parti di essi. 2. Se i documenti, le comunicazioni o parti di essi sono stati considerati riservati da una parte, l'altra parte e il mediatore restituiscono o distruggono tali documenti entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di mediazione. 3. Analogamente i documenti, le comunicazioni o parti di essi considerati riservati, che siano stati messi a disposizione di esperti, agenzie governative o altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame, sono restituiti o distrutti entro quindici giorni dalla conclusione dell'assistenza o delle consultazioni del mediatore.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
