[1]Coordinatori per la parte IV del presente accordo

[2]1. La Commissione europea e ciascuna delle Repubbliche della parte AC nominano un coordinatore per la parte IV del presente accordo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. 2. Conformemente alle disposizioni che precedono i coordinatori collaborano alla definizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione e a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e garantiscono, se del caso, il follow-up delle decisioni di tali organi.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art347 · fonte su Normattiva