[1]Droghe illecite

[2]1. Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo, integrato ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, comprese quelle dei settori della sanita', dell'istruzione, dell'applicazione della legge, delle dogane, degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droghe e sulla societa' nel suo complesso. Le parti collaborano inoltre per controllare e prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, come pure la diversione verso usi illeciti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope ad uso medico e scientifico. 2. La cooperazione si fonda sul principio della condivisione delle responsabilita', sulle convenzioni internazionali di settore, sulla dichiarazione politica, sulla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga e sugli altri principali documenti adottati dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla droga nel giugno del 1998. 3. La cooperazione mira a coordinare e incrementare gli sforzi congiunti volti ad affrontare il problema delle droghe illecite. Fatti salvi altri meccanismi di cooperazione, le parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello interregionale il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi e convengono di collaborare per rafforzarne l'efficienza. 4. Le parti convengono inoltre di cooperare contro il traffico di droga legato alla criminalita' attraverso un maggiore coordinamento con gli organismi e le istituzioni internazionali competenti. 5. Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci delle autorita' competenti, comprese quelle degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di:

  • a)scambiare opinioni sugli impianti legislativi e sulle migliori pratiche;
  • b)contrastare l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • c)rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia per combattere il traffico illecito;
  • d)rafforzare la cooperazione marittima finalizzata a contrastare il traffico in modo efficiente;
  • e)istituire centri di informazione e di monitoraggio;
  • f)definire e applicare misure volte a ridurre il traffico di droghe illecite, prescrizioni mediche (di stupefacenti e sostanze psicotrope) e precursori chimici;
  • g)avviare programmi e progetti di ricerca comuni e istituire l'assistenza giudiziaria reciproca;
  • h)stimolare uno sviluppo alternativo, in particolare la promozione di colture legali tra i piccoli produttori;
  • i)agevolare la formazione e l'istruzione delle risorse umane per prevenire il consumo e il traffico di droga e per rafforzare i sistemi di controllo amministrativo;
  • j)sostenere i programmi di prevenzione per i giovani e l'educazione all'interno e al di fuori del mondo scolastico;
  • k)rafforzare la prevenzione, come pure il trattamento, il recupero e il reinserimento dei consumatori di droghe attraverso una vasta gamma di strumenti, compresa la riduzione del danno derivante dall'abuso di droghe.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art35 · fonte su Normattiva