[1]Riciclaggio del denaro, compreso il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le parti convengono di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari e delle loro imprese per il riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi e in particolare dei reati connessi alle droghe illecite e alle sostanze psicotrope e ad atti di terrorismo. 2. Se del caso, nella cooperazione in questo ambito rientra - conformemente alle norme stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) - l'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle disposizioni regolamentari e garantire il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. La cooperazione consente, in particolare, lo scambio di informazioni pertinenti e l'adozione di norme idonee per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme adottate dagli organismi internazionali operanti nel settore e alle migliori pratiche impiegate a livello internazionale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art36 · fonte su Normattiva