[1]Preferenza regionale
[2]1. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte l'eventuale trattamento piu' favorevole applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione economica regionale. 2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impedisce il mantenimento, la modifica o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri accordi tra le parti o tra le parti e paesi o regioni terzi.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
