[1]Definizione delle parti
[2]1. Le parti del presente accordo sono le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, denominate "Repubbliche della parte AC", da una parte, e l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri, nelle rispettive sfere di competenza, denominati "parte UE", dall'altra. 2. Ai fini del presente accordo per "parte" si intende, rispettivamente, ciascuna Repubblica della parte AC, fatto salvo il loro obbligo di agire collettivamente a norma di quanto disposto dal paragrafo 3, o la parte UE. 3. Ai fini del presente accordo le Repubbliche della parte AC decidono e assumono l'impegno di agire collettivamente per quanto attiene:
- a)all'adozione di decisioni mediante gli organi di cui al titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo;
- b)all'adempimento degli obblighi di cui al titolo IX (Integrazione economica regionale) della parte IV del presente accordo;
- c)all'adempimento dell'obbligo di istituire un regolamento sulla concorrenza e un'autorita' garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell'articolo 277 e dell'articolo 279, paragrafo 2, del titolo VII (Scambi e concorrenza) della parte IV del presente accordo;
- d)all'adempimento dell'obbligo di istituire un unico punto di accesso a livello regionale a norma dell'articolo 212, paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo. Quando le parti agiscono collettivamente in conformita' al presente paragrafo, le Repubbliche della parte AC sono designate come "parte AC". 4. In relazione a ogni altra disposizione del presente accordo le Repubbliche della parte AC assumono obblighi e agiscono a titolo individuale. 5. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 3 e in linea con il futuro sviluppo dell'integrazione regionale dell'America centrale, le Repubbliche della parte AC si impegnano ad adoperarsi affinche' l'ambito dei settori in cui agiscono collettivamente sia progressivamente esteso, dandone notifica alla parte UE. Il Consiglio di associazione adotta una decisione che indica con precisione l'ambito di tali settori.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
