[1]Fiscalita'

[2]1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo1. ______ 1 Con l'espressione "disposizioni del presente accordo", si intendono le disposizioni che accordano: a) un trattamento non discriminatorio agli investitori secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale); e b) una tutela agli investitori e a loro investimenti dall'esproprio secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2.6 (Espropriazione).

[3]2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri, o i diritti e gli obblighi di Singapore, derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore, spetta unicamente alle autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito1. ______ 1 Si precisa che le parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanita' pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilita' macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilita' macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilita' dell'economia nazionale.

[4]4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno. 5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art46 · fonte su Normattiva