[1]Futuri sviluppi

[2]1. Le parti possono decidere di ampliare e integrare il presente accordo modificandolo o concludendo accordi relativi ad attivita' o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante l'attuazione del presente accordo. 2. Le parti possono anche decidere qualsiasi altra modifica del presente accordo. 3. Tutte le modifiche e gli accordi sopracitati sono approvati conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art358 · fonte su Normattiva