[1]Futuri sviluppi
[2]1. Le parti possono decidere di ampliare e integrare il presente accordo modificandolo o concludendo accordi relativi ad attivita' o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante l'attuazione del presente accordo. 2. Le parti possono anche decidere qualsiasi altra modifica del presente accordo. 3. Tutte le modifiche e gli accordi sopracitati sono approvati conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
