[1]Eccezioni
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:
- a)imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza, o
- b)impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
- i)in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
- ii)nell'ambito di attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
- iii)in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
- iv)in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
- v)in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;
- c)impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; o
- d)impedire alle parti di decidere autonomamente le priorita' di bilancio o imporre loro di aumentare le risorse finanziarie destinate all'adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione viene informato nella misura piu' ampia possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), e della loro revoca.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
