[1]Gruppi vulnerabili

[2]1. Le parti convengono che nella cooperazione a favore dei gruppi vulnerabili la priorita' e' accordata alle misure, quali tra l'altro le politiche e i progetti innovativi, che coinvolgono tali gruppi. L'obiettivo dovrebbe essere la promozione dello sviluppo umano, la riduzione della poverta' e la lotta contro l'esclusione sociale. 2. La cooperazione riguarda la tutela dei diritti umani e le pari opportunita' per i gruppi vulnerabili, la creazione di opportunita' economiche per i piu' poveri, specifiche politiche sociali intese a sviluppare le capacita' umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, le reti di sicurezza sociale e la giustizia. L'attenzione si concentra, in particolare e tra l'altro, sulle persone con disabilita' e sulle loro famiglie, sui minori, sulle donne e sugli anziani.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art46 · fonte su Normattiva