[1]Cooperazione doganale

[2]1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra le rispettive amministrazioni doganali onde garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacita' di controllo. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 comprende tra l'altro:

  • a)lo scambio di informazioni sulla legislazione, sulle procedure e sulle tecniche doganali riguardo ai seguenti aspetti:
  • i)la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali; e
  • ii)i rapporti con la comunita' imprenditoriale;
  • b)l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; e c) la promozione del coordinamento tra agenzie collegate. 3. La cooperazione in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali avviene in conformita' del titolo VII (Proprieta' intellettuale).

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art66 · fonte su Normattiva