[1]Cooperazione doganale
[2]Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente capo, mantenendo un equilibrio ragionevole tra semplificazione e facilitazione, da una parte, e controllo efficace e sicurezza, dall'altra. A tal fine le Parti utilizzano, se del caso, come strumento di riferimento i Customs Blueprints della Commissione europea. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti:
- a)si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
- b)adottano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunita' imprenditoriale;
- c)collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;
- d)si scambiano, se del caso, le informazioni e i dati pertinenti, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;
- e)si scambiano informazioni e/o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
- f)collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;
- g)si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, concentrandosi in particolare sulla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;
- h)promuovono il coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera, a livello nazionale e transfrontaliero, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove cio' sia opportuno e fattibile;
- i)riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, gli operatori autorizzati e i controlli doganali. Il campo di applicazione di tale cooperazione, la sua attuazione e le modalita' pratiche sono decise dal sottocomitato doganale di cui all'articolo 83 del presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
