[1]Dazi doganali

[2]Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio o onere imposto all'importazione di una merce o ad essa connesso, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere aggiuntivo, ad eccezione:

  • a)degli oneri equivalenti a un'imposta interna imposti ai sensi dell'art. 11;
  • b)di dazi imposti ai sensi del titolo II, sezione I, capo II, del presente accordo;
  • c)di dazi applicati ai sensi degli articoli VI, XVI e XIX dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso "GATT 1994"), dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, in appresso "DSU");
  • d)di diritti o altri oneri imposti in applicazione dell'ordinamento nazionale di una delle Parti, in conformita' dell'articolo VIII del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art9 · fonte su Normattiva