[1]Diritti e altri oneri

[2]Ciascuna delle Parti dispone, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 27 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art33 · fonte su Normattiva