[1]Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni

[2]Nessuna delle Parti puo' adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o la vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, in conformita' dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art29 · fonte su Normattiva