[1]Cooperazione tecnica

[2]Le misure relative all'assistenza tecnica e alla cooperazione volte a intensificare gli scambi tra le parti nei settori della pesca, dell'acquacoltura, dei prodotti artigianali e dei prodotti biologici sono contenute negli articoli 59, 60 e 61 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art90 · fonte su Normattiva