[1]Sovvenzioni all'esportazione e misure di effetto equivalente
[2]1. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle Parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "sovvenzioni all'esportazione" ha il medesimo significato ad esso attribuito nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale accordo sull'agricoltura.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
