[1]Aspetti finanziari

[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e per gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle propria normativa; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni della lettera b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso strutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria urgente durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;139~accordo-art3 · fonte su Normattiva