[1]Risarcimento dei danni
[2]1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, corrisposto dalla Parte inviante. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
Testo vigente dal 29 ottobre 2020
