[1]Risarcimento dei danni

[2]1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, corrisposto dalla Parte inviante. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;139~accordo-art5 · fonte su Normattiva