[1]Scelta del mediatore

[2]1. Le parti della controversia si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 2 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. Tale accordo puo' includere la nomina di un mediatore scelto tra i membri del tribunale istituito in conformita' dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). 2. Qualora le parti della controversia non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore a norma del paragrafo 1, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del tribunale di selezionare il mediatore sorteggiandolo tra i nominativi dei membri del tribunale istituito a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). Il presidente del tribunale sceglie il mediatore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di una delle parti della controversia. 3. Il mediatore non puo' essere cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia. 4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonche' nella ricerca di una soluzione concordata.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-6-art3 · fonte su Normattiva