[1]Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia

[2]1. Il tribunale accoglie le osservazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del trattato dalla parte non coinvolta nella controversia, oppure puo' invitare quest'ultima a fornire tali osservazioni, previa consultazione con le parti della controversia. 2. Il tribunale non puo' trarre conclusioni dalla mancanza di osservazioni o di risposte all'invito di cui al paragrafo 1. 3. Il tribunale provvede affinche' la presentazione di eventuali osservazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento o non arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. 4. Il tribunale provvede altresi' affinche' le parti della controversia abbiano una ragionevole possibilita' di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte non coinvolta nella controversia.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art317 · fonte su Normattiva