[1]Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

[2]1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie della presente sezione non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica ai sensi della presente sezione oppure dell'OMC, tale parte non puo' avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla domanda relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che cio' non sia il risultato di un comportamento negligente di una delle parti della controversia. 3. Ai fini del paragrafo 2:

  • a)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e
  • b)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato a norma dell'articolo 3.32 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata). 4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Ne' l'accordo OMC ne' l'ALS/UE-S possono essere invocati per impedire a una parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) della presente sezione.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art345 · fonte su Normattiva